La Legge di Bilancio (nel comma 680, art. 1, legge 160 del 2019) specifica che solo alcune spese detraibili possono avvenire in contanti e si tratta delle “spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”. In sostanza, dal 1° gennaio 2020 sono detraibili con pagamento in contanti solo i medicinali e i dispositivi medici come occhiali, lenti a contatto, siringhe, termometri, test di gravidanza, ecc, e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.
Tutte le altre spese mediche e di assistenza specifica, spese chirurgiche e prestazioni specialistiche rese da strutture private non accreditate al SSN, sono detraibili al 19% (art. 15 del Tuir) con l’“obbligo di pagamento con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.